Art. 5.
(Princìpi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni).

      1. Nel rispetto del regime delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, e nell'ambito dei princìpi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica regionale, l'Unità valuta la qualità delle politiche pubbliche poste in essere dalle società partecipate o controllate dalle regioni e i relativi costi.
      2. L'Unità valuta inoltre la rispondenza tra le politiche pubbliche poste in essere

 

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dalle società di cui al comma 1 e il perseguimento degli interessi generali.
      3. L'Unità valuta l'efficienza delle società di cui al comma 1, ne verifica l'utilità in ordine al perseguimento degli interessi generali e controlla che le attività da esse svolte non diano luogo a sovrapposizioni con funzioni svolte dalla pubblica amministrazione o da altri livelli di governo.
      4. Le valutazioni negative espresse dall'Unità in ordine alle attività delle società di cui al comma 1 e le eventuali proposte di scioglimento o di liquidazione delle medesime società, avanzate dall'Unità a seguito di tale valutazione, possono incidere, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, sui trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato alla regione competente.
      5. I risultati dell'attività di valutazione svolta dall'Unità ai sensi del presente articolo sono pubblicati ogni semestre e comunicati ai competenti consigli regionali.